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3 strumenti fondamentali di protezione patrimoniale

strumenti protezione patrimoniale
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Proteggi il tuo patrimonio con 3 ottimi strumenti

In articoli precedenti abbiamo parlato di forme importanti di protezione del tuo capitale. Nello specifico ti abbiamo già parlato del Trust e del Fondo Patrimoniale.

Qui invece vogliamo addentrarci in altri 3 strumenti importantissimi che possono aiutarti in questa sfida!

 

1. La Polizza Assicurativa

La polizza assicurativa è un contratto con cui una parte (assicuratore), verso pagamento di una somma detta premio, si obbliga a pagare un capitale o una rendita ad un beneficiario al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

Questi sono i soggetti del contratto:

  • Il contraente. Si tratta di chi firma il contratto e si impegna a onorarlo in tutti gli aspetti, primo fra tutti quello del versamento dei premi. Può essere una persona fisica oppure una persona giuridica (un ente o una società commerciale).
  • L’assicuratore. E’ il soggetto che incassa il premio dal contraente e si impegna a erogare la prestazione prevista dal contratto (pagamento di un capitale o di una rendita).
  • L’assicurato.  E’ il soggetto sulla cui vita è riferito il contratto e le relative clausole.
  • Il beneficiario.  E’ il soggetto che gode della prestazione economica quando si verifica la condizione prevista in polizza.

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Tipologie di polizza

Contraente, assicurato e beneficiario possono essere un’unica persona, nel caso di una polizza sulla propria vita ed a proprio favore. Ma possono anche essere due o tre persone. Questo avviene, ad esempio, nel caso in cui un’azienda (contraente) assicuri il decesso di un dipendente (assicurato) a beneficio della famiglia (beneficiario).

Le assicurazioni sulla vita si distinguono in 3 tipologie:

  • Polizze per il caso di vita. Tali polizze alla scadenza pagano al beneficiario un capitale o una pensione. La polizza non prevede una copertura per il caso di morte dell’assicurato. Quindi, se questo evento dovesse verificarsi nel periodo in cui è in vigore la polizza, agli eredi andrebbe il cumulo dei premi versati rivalutati secondo il rendimento della gestione assicurativa.
  • Polizze per il caso di morte. Tali polizze garantiscono, in caso di decesso dell’assicurato, il pagamento di un capitale al beneficiario indicato. Esse non prevedono prestazioni nel caso in cui l’assicurato sia ancora in vita al termine del contratto. Sono utili per tutelare economicamente i beneficiari in caso di morte prematura. Si adattano molto bene alle esigenze della propria pianificazione perché permettono, con cifre non eccessive, di assicurare un capitale abbastanza elevato ai beneficiari e di modificarlo quando se ne presenta la necessità.
  • Polizze miste. Tali polizze erogano la prestazione sia in caso di morte sia in caso di vita dell’assicurato. Il capitale viene sempre corrisposto ai beneficiari indicati in polizza. Nel caso in cui l’assicurato sia ancora in vita alla scadenza del contratto il capitale può essere erogato in forma di rendita vitalizia.

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Oggetto e finalità

È valida e frequente l’assicurazione sulla vita a favore di un terzo. In tal caso, le parti stabiliscono che, alla morte dell’assicurato, l’indennità sia attribuita ad un terzo (beneficiario), designato dalla persona che contrae l’assicurazione. La designazione del beneficiario può essere fatta anche per testamento.

Le polizze tradizionali usualmente hanno ad oggetto esclusivamente liquidità. Esistono, però, da alcuni anni sul mercato anche polizze di altro tipo, strutturate prevalentemente da compagnie assicurative estere, che prevedono la possibilità di conferimento di beni diversi (immobili, partecipazioni societarie) e aventi carattere più che previdenziale finanziario.

La polizza vita può avere finalità di protezione, risparmio, investimento, previdenza.

È attualmente uno strumento molto utilizzato prevalentemente per due ragioni. Le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario sono impignorabili ed insequestrabili e su di esse il beneficiario non paga alcuna imposta al momento dell’attribuzione.[/vc_column_text][vc_column_text]

Caratteri generali

È valida e frequente l’assicurazione sulla vita a favore di un terzo. Le parti stabiliscono che, alla morte dell’assicurato, l’indennità sia attribuita ad un terzo (beneficiario), designato dalla persona che contrae l’assicurazione. La designazione del beneficiario può essere fatta anche per testamento.

Le polizze tradizionali usualmente hanno ad oggetto esclusivamente liquidità.  Esistono, però, da alcuni anni sul mercato anche polizze di altro tipo, strutturate prevalentemente da compagnie assicurative estere, che prevedono la possibilità di conferimento di beni diversi (immobili, partecipazioni societarie) e aventi carattere più finanziario.

La polizza vita può avere finalità di protezione, risparmio, investimento, previdenza. È attualmente uno strumento molto utilizzato prevalentemente per due ragioni: le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario sono impignorabili ed insequestrabili e su di esse il beneficiario non paga alcuna imposta al momento dell’attribuzione.[/vc_column_text][vc_column_text]

2. Atti di Destinazione

Gli atti di destinazione, introdotti nel nostro ordinamento nel 2006 con l’articolo 2645-ter c.c., sono atti con cui un soggetto (denominato “conferente”) costituisce su taluni beni un vincolo finalizzato per un certo periodo di tempo a realizzare interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche meritevoli di tutela.

In virtù del vincolo di destinazione impresso e della trascrizione dello stesso nei pubblici registri immobiliari, i beni oggetto dell’atto di destinazione, pur restando di proprietà del conferente o del terzo cui questo li trasferisce con l’atto stesso, vengono ad assumere, per la durata stabilita, la connotazione di massa patrimoniale distinta e separata rispetto alla restante parte del loro patrimonio.[/vc_column_text][vc_column_text]

Oggetto e finalità degli Atti di Destinazione

Ne consegue che i beni vincolati e i frutti da essi prodotti restano esclusi dal principio della responsabilità patrimoniale generica ed aggredibili solo ed esclusivamente per debiti contratti per la realizzazione della finalità.

A tale vantaggio corrisponde la limitazione dell’utilizzo dei beni vincolati e dei loro frutti esclusivamente per la realizzazione degli scopi indicati nell’atto di destinazione.

La legge dispone che possono essere oggetto di atto di destinazione esclusivamente beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri.

Sono previsti, altresì, anche limiti di durata (non potendo il vincolo perdurare oltre novanta anni o la durata della vita della persona fisica beneficiaria) e l’obbligo di utilizzo della forma pubblica per la validità dell’atto.[/vc_column_text][vc_column_text]

3. Contratto di Affidamento Fiduciario

L’affidamento fiduciario è una della importanti novità introdotte dalla legge 112/2016 (c.d. legge sul “Dopo di noi”), in vigore dal 25 giugno 2016. Si tratta di  un vero e proprio contratto con una propria e specifica disciplina che, semplificando, potremmo considerare la variante italiana del trust. Ma il contratto di affidamento fiduciario è molto di più.

Caratteristiche

Con l’affidamento fiduciario l’affidante (soggetto A) affida la titolarità di determinati beni all’affidatario (soggetto B) affinché quest’ultimo utilizzi tali beni a vantaggio di uno o più beneficiari. Ciò sulla base di un programma e di modalità definite dall’affidante ed accettate dall’affidatario.

Così come nel caso del trust, non vi  è alcuna limitazione per quanto riguarda i beni che possono essere oggetto di affidamento che costituiscono un patrimonio segregato rispetto al patrimonio generale dell’affidante, ossia non rispondono degli altri debiti dell’affidante e neppure di quelli dell’affidatario.

L’affidamento fiduciario è, dunque, un vero e proprio contratto, stipulato tra affidante ed affidatario che può avere durata anche molto lunga. Per questo motivo, nel corso del tempo le due parti possono introdurre  le modifiche che ritengono necessarie, per regolamentare, ad esempio, eventi non previsti al momento della conclusione del contratto stesso.

La caratteristica del contratto di affidamento fiduciario che maggiormente lo differenzia dal trust è quella della disciplina giuridica.

Infatti, se per poter utilizzare il trust è necessario richiamare la legge di uno Stato che l’ha disciplinato, il contratto di affidamento fiduciario è un istituto giuridico interamente regolato dal diritto italiano, tramite la legge 112/2016. Ciò  si traduce inevitabilmente in una maggior facilità di utilizzo di tale strumento rispetto al trust.

Quella dell’affidamento fiduciario è una nuova ed inedita figura contrattuale a metà via tra il trust e i vincoli di destinazione ex art. 2645 ter c.c., ma che, grazie ai benefici fiscali ad essa collegati, è opportuno conoscere e  utilizzare.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

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Scritto da Ilenia Cerri

Forte della sua esperienza in uno studio internazionale di consulenza fiscale, Ilenia aiuta investitori e imprenditori a potenziare il proprio business. Specializzata in Contabilità e Fiscalità nazionale e internazionale, è iscritta all'ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili dal 2003.

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